Invalidità civile, handicap e accompagnamento: il ricorso

Una persona in sedia a rotelle consulta documenti insieme a una familiare.

Il ricorso volto al riconoscimento dell’invalidità civile si rivolge ai soggetti che non svolgono attività lavorativa con età anagrafica tra i 18 ed i 65 anni.

L’invalidità civile può essere riconosciuta ai soggetti che hanno subito infermità, minorazioni, alterazioni psico-fisiche, cecità e sordità.

Per vedersi riconosciuta tutela, la legge prevede che la riduzione della capacità lavorativa debba essere non inferiore ad 1/3.

Se l’invalidità si attesta tra il 34% ed il 73% si ha diritto a prestazioni assistenziali.

Se l’invalidità supera è pari a 74% o superiore, il richiedente ha diritto ad una prestazione economica da parte dell’INPS (assegno di invalidità civile). L’assegno può essere revocato in caso di revisione.

Qualora l’invalidità raggiunga il 100%, si ha diritto all’assegno di Inabilità.

Qualora il soggetto non sia deambulante/non autosufficiente si può avere diritto all’assegno di accompagnamento previsto dalla legge n. 18/1990.

Il riconoscimento dell’handicap è regolamentato dalla celebre legge 104/1992. I soggetti richiedenti devono aver subito infermità, minorazioni ed alterazioni psico-fisiche tali da rendere necessario l’intervento assistenziale.

Il riconoscimento dell’art. 3 c.1 della L. 104/1992 permette al soggetto di ricevere prestazioni assistenziali e altri benefici previsti dalla legge. La disposizione regola le minorazioni di tipo base.

L’art. 3 c. 3 della L. 104/1992 regola le minorazioni che rendono necessario l’intervento assistenziale permanente, avendo diritto a prestazioni economiche.

Sempre più frequentemente, l’INPS non attribuisce il giusto valore alla menomazione psicofisica del cittadino, spingendosi in alcuni casi a non riconoscere il quadro clinico.

Per tali ragioni, occorre porre rimedio alle storture del sistema, tramite un ricorso all’Autorità Giudiziaria nella persona del Giudice del Lavoro. Con una richiesta specifica contenuta all’interno del ricorso, il Giudice nominerà un consulente tecnico ( di solito un medico) terzo ed imparziale che visiterà il paziente ed esprimerà le sue valutazioni sul caso.

Grazie al ricorso si potranno ribaltare gli esiti negativi della visita effettuata all’INPS, permettendo al cittadino di avere diritto alla percezione degli assegni assistenziali.

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