Indebito INPS: quando le somme non vanno restituite

Una pensionata esamina una comunicazione accanto a una cartella di documenti.

Sempre più spesso l’Istituto Previdenziale, dopo aver emesso un trattamento pensionistico o assistenziale, si rende conto di dover recuperare somme già riscosse. Quando il recupero attiene a prestazioni assistenziali, si parla di indebito assistenziale, quando si tratta di recupero su somme oggetto di pensione, si tratta di indebito previdenziale.

Trattandosi di pensioni, e più in generale di prestazioni previdenziali o assistenziali, esiste una specifica normativa di settore, che sancisce l’irripetibilità delle somme pur erroneamente versate, purchè non vi sia stato dolo da parte dell’interessato.

La Cassazione in particolare afferma la necessità di tutelare la buona fede del cittadino che ha incolpevolmente fatto affidamento sulla correttezza dell’operato dell’INPS. Va anche considerato che le prestazioni pensionistiche, anche se indebite, sono solitamente destinate a soddisfare bisogni primari del pensionato e della sua famiglia (Cassazione, sentenza del 9 novembre 2018, n. 28771).

Questi principi valgono sia per le prestazioni previdenziali (ad esempio, la pensione di vecchiaia) sia per le prestazioni assistenziali (ad esempio, l’accompagno), cone le seguenti precisazioni.

Vi sono diverse tipologie di indebito previdenziale:

1. indebito derivante dall’errata comunicazione dei dati da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro.

Al riguardo, l’articolo 8, comma 2, del d.P.R. n. 538/1986 stabilisce che, al di fuori dell’ipotesi di fatto doloso dell’interessato, qualora per errore, contenuto nella comunicazione dell’Ente di appartenenza, venga liquidato un trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta, l’Ente responsabile della comunicazione, quale obbligato diretto nei confronti dell’Istituto previdenziale, è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l’interessato da parte dell’Ente datore di lavoro;

2. Indebito accertato in sede di attribuzione del trattamento di pensione definitiva e riferito alla differenza fra trattamento di pensione provvisorio e trattamento di pensione definitiva.

L’orientamento giurisprudenziale che si è consolidato nel corso degli anni ha progressivamente introdotto il principio della tutela dell’affidamento ingenerato nel pensionato in buona fede dalla legittimità del provvedimento pensionistico provvisorio adottato. Tale affidamento deve essere valutato, in particolare, considerando il lasso temporale (tre anni) intercorso tra la fruizione della prestazione pensionistica indebitamente erogata e il momento in cui ne è chiesta la restituzione, nonché l’assenza di dolo dell’interessato nella causazione dell’errore che ha determinato detta prestazione.

3. indebito determinato dalla revoca o modifica del trattamento pensionistico definitivo.

Il recupero degli indebiti scaturiti da revoca o modifica di provvedimenti di pensione è disciplinato dall’articolo 206 del D.P.R. n. 1092/73 – applicabile anche agli iscritti alle Casse pensioni (CPDEL, CPS, CPUG, CPI) in virtù della disposizione di cui all’articolo 8, comma 1, del D.P.R. n. 538/86 – che dispone l’irripetibilità degli stessi, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all’accertamento di fatto doloso dell’interessato.

4. riforma in appello o in Cassazione di sentenza di primo grado favorevole al pensionato.

Nessun affidamento nella sentenza favorevole al pensionato/iscritto rispetto al vaglio del Giudice superiore può essere ritenuto meritevole di tutela, atteso che il ricorrente vittorioso non può ignorare l’esistenza del principio costituzionale del duplice grado di giudizio, in virtù del quale la decisione favorevole al pensionato può essere, come spesso avviene, ribaltata in grado successivo.

5. Indebito determinato da problema contabile o reddituale che abbia causato una qualsiasi percezione non dovuta.

In generale, l’articolo 13 della legge 412/91 prevede che le somme non dovute, erogate dall’Inps, non debbano essere restituite, a meno che l’errore non sia attribuibile all’interessato.

Al contrario, gli indebiti devono essere rimborsati all’Istituto nel caso in cui il pensionato sia a conoscenza di fatti, che possano modificare il suo diritto alla pensione o l’importo della stessa.

Se l’errore di somme indebitamente erogate riguarda provvedimenti dell’Istituto di previdenza sociale, esse allora rientrano nella sanatoria prevista dalla legge 412, nel caso in cui:

  • siano effettuate sulla base di provvedimenti formali e definitivi;
  • i provvedimenti siano stati comunicati al pensionato;
  • il provvedimento sia viziato da un errore imputabile all’Inps.

L’Istituto può avere diritto a ricevere rimborsi di somme erroneamente versate, solamente nel caso in cui il pensionato non comunica all’Istituto fatti, di cui l’ente non era a conoscenza, e che potrebbero modificare l’importo della pensione dello stesso.

Se tuttavia, l’interessato comunica adeguatamente all’Inps i fatti necessari e l’Istituto continua ad erogare somme che non spettano al pensionato, non può essere prevista alcuna restituzione. È l’ente infatti ad avere il dovere di verificare ogni anno i redditi del pensionato, che possano incidere sul diritto o sull’importo della prestazione.

Non solo: il recupero delle somme erroneamente versate deve avvenire entro un termine determinato, oltre il quale non può essere richiesto alcun risarcimento.

In particolare:

  • se i redditi che incidono sull’ammontare della pensione non erano a conoscenza dell’Istituto, la restituzione delle somme deve essere richiesta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’Inps viene a conoscenza dei redditi;
  • se i redditi sono stati comunicati in sede di dichiarazione, l’erogazione errata delle somme deve essere notificata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della dichiarazione dei redditi.

Oltre tali limiti di tempo, le somme non possono essere più richieste indietro.

Indebito assistenziale

L’Istituto Previdenziale eroga assegni assistenziali di diversa tipologia agli aventi diritto ( assegno invalidità, indennità di accompagnamento, benefici ex legge 104/92).

A seguito della revisione di tali benefici assistenziali, accade che l’Inps ne chieda la restituzione. Si tratta dell’indebito assistenziale.

Il cittadino può difendersi da tale richiesta di recupero coattivo di somme di denaro, antecedentemente concesse.

Diversamente dall’indebito di natura previdenziale, in questo caso, deve farsi riferimento alla normativa generale in materia assistenziale, che prevede sì la possibilità di revoca della prestazione, ma sancisce anche che la revoca produce effetti solo dal mese successivo alla comunicazione del provvedimento, con salvezza quindi dei ratei già corrisposti.

In particolare, si tratta delle seguenti norme:

l’articolo 3 ter del Decreto legge n. 850/1976 (convertito con legge n. 29/77) che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.

l’articolo 3, co. 9 del Decreto legge n. 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.

Occorre preliminarmente analizzare il caso al fine di comprendere l’illegittimità o meno del recupero da parte dell’Istituto Previdenziale.

Lo Studio, tramite l’analisi dell’avviso di recupero delle somme corrisposte indebitamente trasmessa dall’INPS, può intraprendere idoneo ricorso alla Corte dei Conti competente volto ad ottenere l’illegittimità del recupero dell’INPS.

Altri approfondimenti per te

Fascicoli di servizio di anni diversi vengono consultati per ricostruire la carriera.

Riscatto dei periodi di pre-ruolo (art. 5 D.lgs. 165/97)

La disciplina del riscatto dei periodi di pre-ruolo ai fini pensionistici riveste un’importanza fondamentale per i dipendenti pubblici che intendano valorizzare ai fini previdenziali i servizi prestati prima dell’assunzione in ruolo. In tale contesto, il Decreto Legislativo n. 165 del 1997, all’articolo 5, ha introdotto una normativa che consente il riconoscimento, a fini pensionistici, di tali periodi previa domanda e versamento di un onere economico.

Leggi l’articolo