Sei scatti sul TFS per Polizia e Carabinieri

Documenti previdenziali esaminati su una scrivania con calcolatrice.

L'istituto previdenziale dei sei scatti stipendiali sul trattamento di fine servizio (TFS) rappresenta un importante beneficio economico per il personale delle forze dell’ordine, riconosciuto dall'art. 6-bis del Decreto-Legge n. 387/1987 convertito nella L. n. 232/1990. Tale norma prevede la possibilità, per il personale collocato in quiescenza, di ottenere un incremento della base pensionabile attraverso l'attribuzione di sei scatti stipendiali aggiuntivi, con effetti diretti sul calcolo dell'indennità di buonuscita. Il beneficio corrisponde al lavoro straordinario svolto dal militare durante la sua lunga carriera. La base di calcolo del beneficio è l’aliquota del 2,50% sull’ultimo stipendio alla cessazione.

Premessa giuridica: il quadro normativo e il diritto al beneficio

L'istituto trova fondamento nell'art. 6-bis del D.L. 387/1987, il quale recita:

1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.))

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.

La norma disciplina espressamente il diritto al riconoscimento dei sei scatti stipendiali per il personale delle seguenti categorie:

  • Polizia di Stato;
  • Polizia Penitenziaria;
  • Guardia di Finanza;
  • Arma dei Carabinieri.

Se da una parte, il beneficio viene applicato d’ufficio ai soggetti andati in pensione per:

1. LIMITI DI ETA’

2. RIFORMA

Il personale che è andato in pensione anticipatamente dunque con DIMISSIONI VOLONTARIE, ha ricevuto un errore sulla quantificazione del trattamento di fine servizio. Per poter beneficiare di tale trattamento migliorativo, il personale appartenente ai suddetti corpi deve rispettare due requisiti fondamentali:

  • Aver raggiunto un'età minima di 55 anni al momento del pensionamento;
  • Aver maturato almeno 35 anni di servizio utile ai fini pensionistici.

L'attribuzione dei sei scatti stipendiali si traduce in un aumento della base pensionabile, incidendo positivamente sul calcolo del trattamento di fine servizio (TFS), ossia la somma corrisposta al dipendente al termine del rapporto di lavoro. In particolare, l'incremento viene calcolato applicando la maggiorazione sulla base stipendiale utilizzata per determinare l’indennità di buonuscita, con effetti diretti sulla somma complessiva erogata al momento della cessazione dal servizio. Questo beneficio si traduce in un incremento medio di circa 10.000 euro sul trattamento di fine rapporto per ciascun beneficiario.

Evoluzione normativa e giurisprudenziale

L’introduzione dell’art. 6-bis del D.L. 387/1987 ha colmato una lacuna normativa, garantendo al personale delle Forze di Polizia un trattamento economico di fine servizio più equo, in ragione della specificità delle funzioni svolte e della gravosità del servizio prestato. Nel tempo, la giurisprudenza amministrativa ha consolidato l’interpretazione della norma, confermando il diritto dei beneficiari a ottenere l’aumento stipendiale al momento della quiescenza.

Diverse pronunce del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e del Consiglio di Stato hanno riconosciuto il diritto dei militari al beneficio in questione. La Giurisprudenza sul punto ha aperto le porte ad un orientamento stabile e sicuro sia nei giudizi di prime cure che nei relativi gravami, riconoscendo il beneficio suddetto (cfr. Consiglio di Stato n. 1231/2019, Consiglio di Stato Sez. II n. 8243/2024, Tar Friuli Venezia Giulia n. 124/2021, Tar Friuli Venezia Giulia n. 154/2022, Tar Friuli Venezia Giulia n. 156/2022, Tar Lombardia n. 1184/2021, CGARS ord. n. 34/2022, Tar Catania sentenza n. 1100/2022, Tar Catania n. 1561/2022, Tar Catania n. 1568/2022, Tar Friuli Venezia Giulia n. 383/2021, Tar Lazio Sez. V n. 9011/2022, Tar Veneto n. 6/2022, Tar Milano n. 1184/2021, TRGA Bolzano n. 36/2022 -35/2022- 308/2021, Tar Veneto n. 3/2022, Tar Aosta n. 63/2021, Tar Palermo sez. III n. 416/2025).

Modalità di richiesta del beneficio e criticità applicative

Per ottenere il riconoscimento dei sei scatti stipendiali, il personale interessato deve verificare, al momento della cessazione dal servizio, il rispetto dei requisiti normativi e presentare apposita istanza all’ente previdenziale di riferimento (INPS Gestione Dipendenti Pubblici). È consigliabile allegare alla richiesta la documentazione attestante l’anzianità di servizio e l’età anagrafica, per facilitare l’istruttoria da parte dell’ente preposto.

Tuttavia, nella prassi amministrativa, l’INPS nega il beneficio per erronee interpretazioni normative, obbligando il militare ad adire le vie legali, impugnando il provvedimento di diniego davanti al TAR competente per territorio.

Conclusioni

Il riconoscimento dei sei scatti stipendiali sul trattamento di fine servizio costituisce un diritto per il personale delle forze dell’ordine ad ordinamento civile e militare che abbiano raggiunto i requisiti previsti dall’art. 6-bis del D.L. 387/1987. Sebbene la normativa sia chiara, le difficoltà applicative e i dinieghi ingiustificati da parte dell’amministrazione rendono necessario un attento monitoraggio della propria posizione previdenziale e, ove necessario, il ricorso agli strumenti giuridici per la tutela del diritto acquisito. Per questo motivo, è fondamentale che i beneficiari siano adeguatamente informati e assistiti nel percorso di riconoscimento del beneficio, al fine di ottenere il giusto trattamento economico al termine della carriera lavorativa.

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