Con il riconoscimento della causa di servizio, gli appartenenti ai comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico possono ottenere un ristoro economico e tutte le tutele previste dalla legge (art. 12 DPR 461/2001).
Per tale riconoscimento, deve sussistere un nesso causale tra la malattia/infermità ed il servizio svolto all’interno dei Comparti.
Il soggetto deve presentare idonea domanda di riconoscimento entro e non oltre 6 mesi decorrenti dalla malattia/infermità o dalla venuta a conoscenza della malattia.
Il compito di verificare dello stato di malattia/infermità indissolubilmente legata al servizio svolto è affidato alle Commissioni Mediche Ospedaliere ed in seguito al parere tecnico del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio sulla dipendenza delle infermità dal servizio medesimo.
Il procedimento si conclude con un decreto dell’amministrazione con il quale viene concessa o negata la causa di servizio.
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio può essere richiesto anche quando la menomazione dell’integrità fisica si manifesta entro il termine di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego elevati a dieci per le invalidità derivanti da infermità la cui causa non sia definita o comunque non dipendente da altri processi morbosi.
Risulta importante farsi assistere dal momento della presentazione della domanda di riconoscimento causa di servizio.
In caso di rigetto del riconoscimento, l’interessato può proporre ricorso alla Corte dei Conti competente (causa di servizio e pensione privilegiata) o TAR (equo indennizzo e causa di servizio).
Cosa facciamo per voi:
- assistenza legale e medico legale durante tutto il procedimento amministrativo (redazione della domanda di riconoscimento, ricorsi gerarchici)
- in caso di rigetto: ricorso giudiziario alla Corte dei Conti o al TAR
Benefici:
- diritto alla retribuzione integrale per tutti i periodi di aspettativa presi a causa delle infermità riconosciute ed al rimborso delle spese di cura.
In aggiunta:
- maggiorazione degli scatti di anzianità pari al 2,50% della retribuzione, per le categorie dalla i alla VI (legge 539/1950);
- maggiorazione degli scatti di anzianità pari al 1,25% della retribuzione, per le categorie vii e viii (legge 539/1950);
- erogazione dell’equo indennizzo.
- indennità una tantum se dalla menomazione derivi un’invalidità che non comporti l’inidoneità assoluta ai servizi d’istituto
- trattamento pensionistico di privilegio alla cessazione del servizio.
Il personale in servizio transitato ai ruoli civili, potrà proporre ricorso per il riconoscimento della causa di servizio e pensione di privilegio, anche se risulta assunto da civile presso l’amministrazione ministeriale di appartenenza. In tal modo, potrà aggiungere alla sua retribuzione ordinaria, la pensione di privilegio.


