Il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio fondamentale del diritto del lavoro, riconosciuto sia dall’ordinamento nazionale sia da quello europeo. Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenze C-350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff e Stringer, nonché C-619/16, Kreuziger), il lavoratore ha diritto a un periodo minimo di quattro settimane di ferie retribuite all’anno, e tale diritto non può essere vanificato dal datore di lavoro, nemmeno in caso di cessazione del rapporto. In tali ipotesi, infatti, sorge il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, che rappresenta il corrispettivo economico del mancato godimento del riposo cui il lavoratore avrebbe avuto diritto.
In Italia, la giurisprudenza di legittimità è conforme a tale principio: la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la monetizzazione delle ferie è dovuta in ogni caso in cui il lavoratore, per ragioni non imputabili alla propria volontà, non abbia potuto fruirne prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Il caso
Il nostro assistito, dipendente di un Comune siciliano, cessava il servizio per intraprendere un nuovo incarico presso altra amministrazione pubblica. Nonostante le reiterate richieste di riconoscimento economico delle ferie maturate e non fruite, l’ente di provenienza aveva negato ogni forma di monetizzazione, sostenendo l’impossibilità di procedere al pagamento.
A seguito dell’iniziativa giudiziaria, l’amministrazione comunale ha riconosciuto integralmente le ragioni del lavoratore, liquidando la somma di 6.000 euro a titolo di indennità sostitutiva per le ferie non godute.
Tuteliamo i diritti dei lavoratori pubblici e privati
Questo risultato conferma l’importanza di non rinunciare alla tutela dei propri diritti, anche quando l’amministrazione o il datore di lavoro oppongono resistenze infondate. Lo studio legale offre assistenza per il riconoscimento e la monetizzazione delle ferie non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di passaggio ad altra amministrazione o in altri casi in cui il mancato godimento non è imputabile al lavoratore.
Se anche tu ti trovi in una situazione simile, puoi contattarci per esporre la tua vicenda: si valuterà senza impegno la documentazione e illustrerà le possibili azioni da intraprendere per ottenere quanto ti spetta di diritto.
