Assegnazione temporanea per ricongiungimento familiare (art. 42-bis D.lgs. 151/2001)

Una madre e sua figlia camminano insieme verso casa dopo il lavoro e la scuola.

I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni possono ottenere il ricongiungimento familiare in possesso di determinati requisiti.

L’obiettivo è quello di sostenere la famiglia.

I dipendenti del Comparto Sanità come Medici, Infermieri, Operatori Sanitari e Personale non Medico possono usufruire del beneficio.

L’art. 42bis del Decreto Legislativo n. 151/2001 ha previsto che: ““1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.

La normativa mette al centro la famiglia e l’interesse del minore a vivere i primi anni di vita insieme ad entrambi i genitori.

Il lavoratore della PA potrà trasferire la sua sede di lavoro presso la residenza del minore che vive con l’altro genitore.

Fin troppo spesso le Aziende Sanitarie (per i dipendenti del Comparto Sanità) rigettano ingiustamente tali richieste.

Occorre porre rimedio a tale esclusione, tramite ricorso al Giudice del Lavoro competente.

In prima istanza, si chiederà all’Amministrazione tramite apposita diffida, di rivedere la propria decisione. In caso contrario, potrà procedersi con il ricorso giurisdizionale.

1) Quali sono dunque i requisiti per poter beneficiare di tale assegnazione?

  • essere genitori con figli minori fino a tre anni;
  • essere titolare di un contratto di lavoro alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione;
  • la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.

2) Cosa è possibile ottenere?

  • l’assegnazione temporanea per un periodo non superiore a tre anni;
  • una sede di servizio ubicata nella stessa provincia nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa;

3) Per quali motivi può essere rigettata l’istanza di assegnazione temporanea?

  • il dissenso dovrà essere rigorosamente motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.

In molteplici casi, grazie al nostro intervento, il lavoratore è riuscito ad opporsi all’Amministrazione ed ottenere la ricongiunzione al proprio nucleo familiare. Spesso l’Amministrazione datoriale tende a rigettare la richiesta di assegnazione con motivazioni del tutto generiche. A seguito del nostro intervento, si è riusciti a ribaltare il risultato rendendo così possibile al nostro cliente la riunificazione con l’intera famiglia.

Altri approfondimenti per te

Una lavoratrice prossima alla pensione riordina documenti e oggetti personali in ufficio.

Ferie non godute alla cessazione del servizio: il caso di un dipendente comunale

Il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio fondamentale del diritto del lavoro, riconosciuto sia dall’ordinamento nazionale sia da quello europeo. Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenze C-350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff e Stringer, nonché C-619/16, Kreuziger), il lavoratore ha diritto a un periodo minimo di quattro settimane di ferie retribuite all’anno, e tale diritto non può essere vanificato dal datore di lavoro, nemmeno in caso di cessazione del rapporto. In tali ipotesi, infatti, sorge il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, che rappresenta il corrispettivo economico del mancato godimento del riposo cui il lavoratore avrebbe avuto diritto.

Leggi l’articolo